Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo III
Art. 22
22 / 54Amministrazione di imprese commerciali e industriali e di beni mobiliari in genere
In vigore dal 8 nov 1989
fino a.....................L. 20.000.000 il 3%
per il di più fino a.............L. 50.000.000 il 2%
per il di più fino a.............L. 100.000.000 l'1,50% per il di più fino a.............L. 200.000.000 l'1%
per il di più fino a............ L. 500.000.000 lo 0,50%
per il di più oltre a............ L. 500.000.000 lo 0,30%
compenso minimo L. 100.000
nonché una percentuale fino al 7% sul reddito netto effettivo o, in mancanza di reddito un compenso a discrezione con i criteri di cui all';
b) Per la direzione esterna di aziende, gli onorari sono stabiliti
come segue:
fino a.................... L. 10.000.000 il 3%
per il di più fino a............ L. 30.000.000 l'1%
per il di più fino a.............L. 60.000.000 lo 0,75% per il di più fino a............ L. 100.000.000 lo 0,50% per il di più oltre a............ L. 100.000.000 lo 0,25% compenso minimo L. 50.000
nonché una percentuale fino al 5% sul reddito netto effettivo e, in mancanza di reddito, un compenso da determinare come in a).
c) Per l'amministrazione di beni mobili sono dovuti i seguenti
onorari sul reddito lordo:
fino a......................L. 3.000.000 il 3% per il di più fino a.............. L. 10.000.000 il 2% per il di più oltre a..............L. 10.000.000 l'1% compenso minimo L. 20.000 per ogni bene amministrato.
d) Per le aziende e i beni mobili in comunione, in usufrutto, in eredità condizionata o contestata, sotto sequestro e simili, i predetti onorari sono aumentati del 20 per cento.
e) Sull'ammontare delle spese sostenute per l'ordinaria gestione aziendale, nonché per le erogazioni dei redditi esclusi i prelievi in contanti del proprietario, lo 0,25 per cento.
f) Per le prestazioni in favore dei sindacati azionari e della rappresentanza degli obbligazionisti, gli onorari sono determinati a discrezione, tenendo conto dell'attività svolta e delle difficoltà dell'incarico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-22