Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 21
19 / 54Prestazioni varie
In vigore dal 8 dic 1974
Le prestazioni singole di concetto ed esecutive non specificatamente previste nel successivo capo III, anche se accessorie, sono retribuite separatamente.
Gli onorari per le consultazioni, sessioni e congressi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggiore durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.
I. - Consultazioni, conferenze, sessioni, congressi (per ogni ora e frazione di ora):
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-21