Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Titolo III
Art. 20
21 / 54In vigore dal 8 nov 1989
Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione.
Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna è dovuto un compenso di L. 4.000.
Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.
In caso di particolare disagio il compenso può essere aumentato fino al 50 per cento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 3 , comma 1) che "Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-20