Art. 2 · Criteri generali di applicazione
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliTitolo I

Art. 2

2 / 54

Criteri generali di applicazione

In vigore dal 8 dic 1974
La tariffa indica, per ogni prestazione o gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obiettivi delle prestazioni stesse. Per la concreta determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo, si ha riguardo alle caratteristiche, alla natura ed importanza dell'incarico e ai risultati e vantaggi, anche non patrimoniali, procurati al cliente. Quando la tariffa indica una sola misura, la stessa deve intendersi quale compenso normale, aumentabile fino al doppio nei casi di incarichi di eccezionale importanza, complessità, difficoltà e disagio. Nei casi di particolare urgenza la misura degli onorari è aumentata del 50 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-2