Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 12
12 / 54Incarico per interessi identici o comuni
In vigore dal 8 dic 1974
Sono solidalmente obbligati nei confronti del professionista i clienti che abbiano conferito incarichi riguardanti interessi comuni.
In tal caso l'onorario potrà essere ridotto per ogni cliente fino al 40% salvi i casi in cui la tariffa disponga diversamente.
Qualora si renda necessario l'esame di situazioni particolari rispetto all'oggetto della pratica, il ragioniere potrà richiedere ai clienti interessati un compenso aggiuntivo a norma della presente tariffa diminuito del 30 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-12