Art. 12 · Incarico per interessi identici o comuni
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliCapo II

Art. 12

12 / 54

Incarico per interessi identici o comuni

In vigore dal 8 dic 1974
Sono solidalmente obbligati nei confronti del professionista i clienti che abbiano conferito incarichi riguardanti interessi comuni. In tal caso l'onorario potrà essere ridotto per ogni cliente fino al 40% salvi i casi in cui la tariffa disponga diversamente. Qualora si renda necessario l'esame di situazioni particolari rispetto all'oggetto della pratica, il ragioniere potrà richiedere ai clienti interessati un compenso aggiuntivo a norma della presente tariffa diminuito del 30 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-12