Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060; Visto l' dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali che ha recepito nel testo sottoposto le osservazioni dei Ministeri concertanti; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e periti commerciali, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1974 LEONE ZAGARI - DE MITA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 140. - SCIARRETTA
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