Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 20 nov 1975
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa è affidato a due revisori dei conti, uno dei quali è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;935#art-6