Titolo I
Art. 5
5 / 36Compiti del Consiglio nazionale
In vigore dal 27 nov 1974
Il Consiglio nazionale:
a) designa il presidente;
b) elegge nel suo seno due vice-presidenti;
c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;
d) nomina il segretario generale, a norma dell' del presente regolamento;
e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;
f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'Ente;
g) delibera sull'ordinamento degli uffici;
h) delibera il regolamento concernente il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale e del segretario generale;
i) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;
l) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall', ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
m) delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;
n) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza, di cui al successivo , ai componenti degli organi collegiali;
o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
p) riconosce, salvo delega alla giunta esecutiva, le società sportive nazionali;
q) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;
r) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-5