Art. 5 · Compiti del Consiglio nazionale
Titolo I

Art. 5

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Compiti del Consiglio nazionale

In vigore dal 27 nov 1974
Il Consiglio nazionale: a) designa il presidente; b) elegge nel suo seno due vice-presidenti; c) elegge i sei membri della giunta esecutiva; d) nomina il segretario generale, a norma dell' del presente regolamento; e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.; f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'Ente; g) delibera sull'ordinamento degli uffici; h) delibera il regolamento concernente il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale e del segretario generale; i) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali; l) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall', ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1942, n. 426; m) delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali; n) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza, di cui al successivo , ai componenti degli organi collegiali; o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica; p) riconosce, salvo delega alla giunta esecutiva, le società sportive nazionali; q) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità; r) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-5