Art. 27 · Ordinamento delle federazioni
Titolo II

Art. 27

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Ordinamento delle federazioni

In vigore dal 27 nov 1974
Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Lo statuto contiene le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport da essa controllato. Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche vengono predisposti dalle assemblee e sono approvati nei modi previsti dalla legge. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e devono essere depositati presso la segreteria generale del Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della prescritta approvazione, la quale si intende avvenuta trascorsi trenta giorni dal deposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-27