Titolo II
Art. 26
26 / 36Sede delle federazioni
In vigore dal 27 nov 1974
Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.
Il Consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-26