Art. 22 · Comitati provinciali
Titolo I

Art. 22

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Comitati provinciali

In vigore dal 27 nov 1974
In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia stessa, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano, anche per il tramite dei delegati regionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-22