Art. 2 · Organi
Titolo I

Art. 2

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Organi

In vigore dal 27 nov 1974
Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano: a) il Consiglio nazionale; b) la giunta esecutiva; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti. Le federazioni sportive nazionali sono organi del comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza. Sono organi periferici i comitati provinciali. Un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina, in sede regionale, le attività dei comitati provinciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-2