Art. 9
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 9

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In vigore dal 29 ott 1974
La revisione della contabilità del fondo è demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli affari contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e da due impiegati dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell', punto c). Questi ultimi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I revisori sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del fondo. Il presidente, ovvero uno dei componenti del collegio, deve intervenire egualmente, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell', è esaminato il rendiconto del fondo. I revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-9