Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 7
7 / 21In vigore dal 29 ott 1974
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso è chiamato:
1) a liquidare le indennità di cui all', lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all', lettera b);
3) a deliberare sull'accettazione di oblazioni volontarie e sull'introito dei proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al secondo comma dell';
5) ad approvare i rendiconti della gestione;
6) a provvedere, in generale, a tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, acquisito il parere delle organizzazioni sindacati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-7