Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 19
19 / 21In vigore dal 29 ott 1974
L'anno finanziario del fondo di previdenza comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il presidente, entro il mese di giugno, deve sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
La gestione del fondo è, altresì, soggetta alle modalità di rendicontazione e di controllo stabilite dall' della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-19