Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 17
17 / 21In vigore dal 29 ott 1974
Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all', sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai quali, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.
I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del consiglio di amministrazione emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonché dei provvedimenti previsti dal citato .
Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate o trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.
Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'importo riscosso.
Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sui conti correnti e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-17