Art. 14
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 14

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In vigore dal 29 ott 1974
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell' potranno essere corrisposte: 1) nei casi di gravi malattie o menomazioni fisiche per infortunio degli iscritti al fondo; 2) nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio di comprovata gravità dei membri di famiglia degli iscritti al fondo purchè risulti che siano a carico di diritto dell'iscritto al fondo; 3) nei casi di decesso dell'iscritto; 4) ne casi di decesso di un membro di famiglia purchè risulti che egli era a carico di diritto dell'iscritto; 5) nei casi di documentato grave bisogno finanziario dell'iscritto determinato da cause eccezionali, imprevedibili ed accidentali. Il consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo. Nell'anno le erogazioni per sovvenzioni non possono superare il 4% o delle entrate relative all'anno medesimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-14