Art. 11
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 11

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In vigore dal 29 ott 1974
L'indennità di cui all', lettera a), sarà corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore. La misura dell'indennità in lire si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per i seguenti coefficienti: personale carriera direttiva................. 115.000 personale carriera di concetto................ 103.500 personale carriera esecutiva................. 92.000 personale carriera ausiliaria................. 75.000 personale operaio....................... 75.000 personale non di ruolo di 1ª categoria............ 92.000 personale non di ruolo di 2ª categoria............ 75.000 personale non di ruolo di 3ª categoria............ 63.000 personale non di ruolo di 4ª categoria.............57.500 Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all', lettera a), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-11