Art. 37 · Norme particolari per il personale non insegnante delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica

Art. 37

37 / 42

Norme particolari per il personale non insegnante delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica

In vigore dal 12 nov 1974
Norme particolari per il personale non insegnante delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale non docente delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, salvo che per il decentramento dei ruoli a livello provinciale. Al personale della carriera direttiva delle istituzioni previste nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme in vigore per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico. Rimangono altresì in vigore per il personale delle carriere, di concetto, esecutive ed ausiliarie delle predette istituzioni le norme concernenti la determinazione degli organici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-37