Art. 36 · Conservazione dell'incarico a tempo indeterminato

Art. 36

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Conservazione dell'incarico a tempo indeterminato

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale non insegnante non di ruolo in servizio con incarico a tempo indeterminato, conferito dal provveditore agli studi a norma dell' della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, o dai consigli di amministrazione degli istituti d'istruzione tecnica o professionale, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, conserva l'incarico a tempo indeterminato. In caso di perdita del posto per motivi non imputabili agli interessati il personale di cui al precedente comma è reimpiegato con precedenza assoluta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non insegnante non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, assunto dai consigli di amministrazione con spesa a carico delle stesse istituzioni.
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