Art. 29
29 / 42Inquadramento nelle carriere esecutive
In vigore dal 12 nov 1974
Nel ruolo provinciale degli applicati di segreteria sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli delle carriere esecutive degli applicati superiori ed applicati o addetti di segreteria del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, delle scuole ed istituti tecnici e professionali, della scuola media, degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli istituti e scuole statali speciali.
Nel ruolo provinciale degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonché gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo della soppressa carriera ausiliaria tecnica prevista dalla tabella I annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.
Nel ruolo provinciale dei magazzinieri sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione tecnica e professionale e degli istituti d'arte.
I preesistenti ruoli indicati nei precedenti commi sono soppressi.
Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti, sono disposti dal provveditore agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri di anzianità previsti dall', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-29