Art. 25
25 / 42Personale assistente delle scuole materne statali
In vigore dal 12 nov 1974
Al personale assistente delle scuole materne statali si applicano le norme di stato giuridico, comprese quelle sul reclutamento e di trattamento economico, previste dal presente decreto per il personale non insegnante delle carriere esecutive.
Per quanto attiene, in particolare, ai titoli di studio e di qualificazione professionale di cui le assistenti debbono essere fornite, si rinvia a quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-25