Art. 25 · Personale assistente delle scuole materne statali

Art. 25

25 / 42

Personale assistente delle scuole materne statali

In vigore dal 12 nov 1974
Al personale assistente delle scuole materne statali si applicano le norme di stato giuridico, comprese quelle sul reclutamento e di trattamento economico, previste dal presente decreto per il personale non insegnante delle carriere esecutive. Per quanto attiene, in particolare, ai titoli di studio e di qualificazione professionale di cui le assistenti debbono essere fornite, si rinvia a quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-25