Art. 21
21 / 42Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
In vigore dal 12 nov 1974
Corsi di aggiornamento e di qualificazione
culturale e professionale
Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non insegnante.
Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole od istituzioni educative.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento della attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-21