Art. 19
19 / 42Utilizzazione in altri compiti o funzioni
In vigore dal 12 nov 1974
Gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie di cui al presente decreto, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in un altro ruolo di corrispondente carriera per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.
L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerterà anche l'idoneità a nuovi compiti.
Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-19