Art. 13 · Concorsi riservati

Art. 13

13 / 42

Concorsi riservati

In vigore dal 12 nov 1974
Un sesto dei posti disponibili annualmente nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato con giudizio complessivo non inferiore a "distinto", o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono. I concorsi riservati per la carriera di concetto sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall' per i concorsi pubblici. Il concorso riservato per le carriere esecutive è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il concorso viene indetto. I bandi relativi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Il presente articolo non si applica alle assistenti delle scuole materne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-13