Art. 9 · Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Titolo III

Art. 9

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Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

In vigore dal 12 nov 1974
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Gli istituti hanno il compito di: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-9