Titolo III
Art. 9
9 / 22Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
In vigore dal 12 nov 1974
Istituzione di istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi
Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Gli istituti hanno il compito di:
1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
2) condurre studi e ricerche in campo educativo;
3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-9