Titolo I
Art. 6
6 / 22Documentazione, valutazione e comunicazioni
In vigore dal 12 nov 1974
La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.
La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-6