Art. 19 · Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
Titolo III

Art. 19

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Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige

In vigore dal 12 nov 1974
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituiti due distinti Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di cui uno nella provincia di Trento e uno nella provincia di Bolzano. Dei consigli direttivi degli anzidetti istituti provinciali, al posto dei tre rappresentanti dell'ente regione, fanno parte tre rappresentanti designati dalle rispettive province.
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