Art. 18 · Soppressione dei centri didattici
Titolo III

Art. 18

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Soppressione dei centri didattici

In vigore dal 12 nov 1974
I centri didattici nazionali e provinciali cessano l'attività dalla data di insediamento dei consigli direttivi previsti dagli . Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro sarà costituita apposita commissione con il compito di curare la inventariazione dei beni di proprietà dei soppressi centri didattici e di proporre al Ministero della pubblica istruzione la devoluzione dei beni stessi al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica ed ai singoli istituti da attuare mediante decreto del Ministro stesso. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il contributo ai centri didattici è destinato, con la soppressione dei centri medesimi, all'erogazione dei contributi di cui all', lettera a), del presente decreto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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