Art. 17 · Finanziamenti
Titolo III

Art. 17

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Finanziamenti

In vigore dal 12 nov 1974
Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività: a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-17