Titolo III
Art. 17
17 / 22Finanziamenti
In vigore dal 12 nov 1974
Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-17