Titolo III
Art. 14
14 / 22Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica
In vigore dal 7 mar 1992
Istituzione e organi della biblioteca di
documentazione pedagogica
È istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
La biblioteca svolge le seguenti attività:
1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;
2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.
La biblioteca è retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.
Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo .
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.
Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-14