Titolo III
Art. 11
11 / 22Organi degli istituti regionali
In vigore dal 12 nov 1974
Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:
cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti nel campo delle scienze dell'educazione.
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.
Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo .
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui al precedente .
Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-11