Art. 98 · Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio
Titolo IV

Art. 98

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Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio

In vigore dal 12 nov 1974
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi. Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
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