Titolo IV
Art. 97
120 / 142Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
In vigore dal 12 nov 1974
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-97