Art. 97 · Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Titolo IV

Art. 97

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Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

In vigore dal 12 nov 1974
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-97