Art. 90 · Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo
Capo V

Art. 90

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Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo

In vigore dal 12 nov 1974
Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-90