Art. 87 · Orario di servizio del personale direttivo
Capo V

Art. 87

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Orario di servizio del personale direttivo

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali. Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.
Storico versioni

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