Art. 8 · Requisiti generali di ammissione
Capo II

Art. 8

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Requisiti generali di ammissione

In vigore dal 12 nov 1974
Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti. I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente . Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-8