Art. 79 · Comandi
Capo III

Art. 79

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Comandi

In vigore dal 2 ago 1984
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma. I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Note all'articolo

  • La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l'art. 18 comma 1) che "A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse."
  • La L. 20 maggio 1982, n. 270, come modificata dalla L. 16 luglio 1984, n. 326 ha disposto (con l'art. 18 comma 2) che "L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-79