Art. 70 · Trasferimento d'ufficio
Capo II

Art. 70

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Trasferimento d'ufficio

In vigore dal 12 nov 1974
Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall' e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-70