Art. 64 · Proroga eccezionale dell'aspettativa
Titolo III

Art. 64

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Proroga eccezionale dell'aspettativa

In vigore dal 12 nov 1974
L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di proroga eccezionale non è valido nè ai fini della carriera nè ai fini del trattamento di quiescenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-64