Art. 57 · Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina
Capo VII

Art. 57

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Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina

In vigore dal 12 nov 1974
L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
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