Capo VI
Art. 54
104 / 142Esonero dall'insegnamento
In vigore dal 12 nov 1974
Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.
Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-54