Capo V
Art. 47
90 / 142Reclutamento del personale insegnante
In vigore dal 17 apr 1983
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1981, N. 761.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1981, N. 761.
Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell' nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.
Note all'articolo
- E' stato approvato il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 "Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-47