Art. 42 · Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale
Capo IV

Art. 42

79 / 142

Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale

In vigore dal 12 nov 1974
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio. Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-42