Capo IV
Art. 40
77 / 142Commissioni esaminatrici
In vigore dal 12 nov 1974
Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
c) un ispettore tecnico centrale.
Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-40