Art. 40 · Commissioni esaminatrici
Capo IV

Art. 40

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 12 nov 1974
Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi; b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore; c) un ispettore tecnico centrale. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-40