Art. 32 · Commissioni esaminatrici
Capo III

Art. 32

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 7 gen 1981
Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: a) un professore universitario, con funzione di presidente; b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso; c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente . Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. Si applica l'ultimo comma del citato .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-32