Capo III
Art. 32
55 / 142Commissioni esaminatrici
In vigore dal 7 gen 1981
Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
a) un professore universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente .
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
Si applica l'ultimo comma del citato .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-32