Art. 22 · Valutazione dei titoli
Sez. II

Art. 22

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Valutazione dei titoli

In vigore dal 12 nov 1974
Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attività didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici. Ai fini della valutazione dell'attività didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia è valutato per metà rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso. Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura è operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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