Capo III
Art. 141
73 / 142Entrata in vigore
In vigore dal 12 nov 1974
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
(Ammesso al "Visto", con esclusione dell', giusta deliberazione della sezione del controllo in data 9 settembre 1974, n. 583).
Per quanto sopra registrato parzialmente il 10 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 69. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-141