Capo II
Art. 14
14 / 142Prove d'esame per il personale educativo
In vigore dal 12 nov 1974
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-14