Art. 133 · Norme particolari per concorsi a posti direttivi
Capo III

Art. 133

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Norme particolari per concorsi a posti direttivi

In vigore dal 12 nov 1974
Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente , di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma. Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-133